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Corte d'Appello di Bologna > Contratti a termine
Data: 12/07/2004
Giudice: Varriale
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 353/04
Parti: INAIL \ Iadarola M.G.
NULLITA' DI CONTRATTO A TERMINE - DECORRENZA DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI: DATA DI OFFERTA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA. -ATTO DI IMPUGNAZIONE DI LICENZIAMENTO CON RICHIESTA DI REINTEGRA: CONFIGURABILITA' DELL'OFFERTA.


In un caso di nullità accertata di un contratto e termine, la Corte d'Appello di Bologna, quale giudice del rinvio, veniva chiamata a dare applicazione al principio di diritto sancito dalla sentenza della Corte di Cassazione 8 ottobre 2002 n. 14411 secondo cui la società "è tenuta al pagamento del risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perdute dalla lavoratrice dalla data di offerta delle prestazioni lavorative a quella della effettiva riammissione in servizio". Il Tribunale di Firenze, con sua sentenza, aveva infatti confermato la sentenza del Pretore della stessa città condannando la società al pagamento "delle retribuzioni maturate dalla data di cessazione del rapporto (15.6.1996) fino a quella della sua prosecuzione" e tale parte della sentenza era stata cassata dal Supremo Collegio. I giudici bolognesi, valutando il caso concreto, accertavano che il recesso era stato impugnato, in via stragiudiziale, con raccomandata 5.8.96 con la quale la lavoratrice, oltre da impugnare "il licenziamento di fatto … ravvisato nella risoluzione del rapporto … alla scadenza del termine essendo quest'ultimo illegittimo e quindi come non apposto" invitava la società a procedere "alla sua immediata reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato od altro equivalente" precisando che, in mancanza di tale riammissione in servizio, si sarebbe rivolta all'autorità giudiziaria. Osserva la Corte che se "l'offerta della prestazione del lavoratore i fini della costituzione in mora del datore di lavoro deve ritenersi implicitamente ricompresa nell'azione in giudizio diretta all'accertamento dell'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro ed alla condanna al pagamento delle retribuzioni dovute per effetto della continuazione del rapporto" (Cass. 18.5.1995, n. 5482) a maggior ragione una siffatta offerta è resa esplicita dalla richiesta del lavoratore di essere riammesso in servizio, con la contestuale precisazione di essere determinato a promuovere un apposito giudizio a tale fine. Conseguentemente la società veniva condannata al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni che la lavoratrice avrebbe percepito dal 5.8.1996 sino alla riammissione in servizio